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Comitato di Partecipazione

Si riporta il testo dell’art. 18 dello Statuto della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

1. Ai sensi dell’art. 16 quater della L.R. 40/2005 ss.mm.ii. è istituito il Comitato di partecipazione della Società della Salute  Empolese – Valdarno - Valdelsa., con  funzioni di consultazione e proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. Il comitato di partecipazione è composto da membri  designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza,  nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d’intesa di cui all’articolo 14, comma 7 del D. Lgs. 502/92.. Ogni associazione designa un proprio rappresentante.

3. La nomina dei membri del comitato di partecipazione è effettuata dal direttore della società  della salute, su proposta dell’assemblea dei soci.

4. La Regolamentazione relativa al funzionamento del Comitato di partecipazione è di competenza dell’Assemblea dei Soci, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale;

5.  Il comitato di partecipazione, in relazione alle  competenze di cui al comma 1, in particolare:

a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute  della popolazione di riferimento;

b) contribuisce alla programmazione delle attività  ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte  per la predisposizione degli atti di programmazione e di  governo, con particolare riferimento al piano integrato di  salute;

c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni  indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento  ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione  partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio  degli scostamenti tra i singoli obiettivi;

d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle  prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste  ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;

e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri  sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e  su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;

f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche  attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro  realizzazione;

g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute.

7. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle  disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura  epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio  di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei  cittadini dell’incidenza degli stili di vita corretti e della  salubrità dell’ambiente sulla salute.

8. Al fine di assicurarne l’operatività e favorire la  partecipazione dei cittadini la società  della salute mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività  ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul  tema della salute