Comitato di Partecipazione
Si riporta il testo dell’art. 18 dello Statuto della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa
1. Ai sensi dell’art. 16 quater della L.R. 40/2005 ss.mm.ii. è istituito il Comitato di partecipazione della Società della Salute Empolese – Valdarno - Valdelsa., con funzioni di consultazione e proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi.
2. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d’intesa di cui all’articolo 14, comma 7 del D. Lgs. 502/92.. Ogni associazione designa un proprio rappresentante.
3. La nomina dei membri del comitato di partecipazione è effettuata dal direttore della società della salute, su proposta dell’assemblea dei soci.
4. La Regolamentazione relativa al funzionamento del Comitato di partecipazione è di competenza dell’Assemblea dei Soci, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale;
5. Il comitato di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:
a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;
b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute;
c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;
d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;
e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;
f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione;
g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute.
7. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell’incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell’ambiente sulla salute.
8. Al fine di assicurarne l’operatività e favorire la partecipazione dei cittadini la società della salute mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute